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Pensioni d’invalidità, l’Inps detta i termini di prescrizione

Attraverso la circolare numero 38 del 19 febbraio l'Inps ha stabilito che oneri relativi all'invalidità civile dovrà essere effettuato dopo 121 giorni dalla ricezione della domanda.

di Giulio D'Imperio

Con la circolare n. 38 del 19 febbraio 2003, l?Inps ha trattato l?argomento relativo alla prescrizione legata agli oneri accessori della prestazione pensionistica. è stato stabilito che il pagamento degli oneri accessori relativi alle prestazioni di invalidità civile (giunto in ritardo dall?Inps), dovrà essere effettuato a partire dal 121° giorno successivo a quello della data di ricezione della relativa domanda. In conseguenza di ciò, il termine prescrizionale, che è decennale, dovrà partire dallo scadere del 120° giorno, e tale termine è riferito anche agli oneri accessori per prestazioni pagate in ritardo. è stato chiarito che il pagamento della prestazione principale non interrompe la prescrizione degli oneri accessori relativi alle prestazioni di invalidità, tranne che l?Inps non abbia riconosciuto espressamente l?esistenza del credito con riferimento agli stessi oneri accessori. Qualora non esista tale riconoscimento, nel caso di tardivo pagamento di somme arretrate, gli oneri maturati su ogni rata e non corrisposti dovranno essere considerati prescritti quando siano trascorsi dieci anni dalla data di decorrenza degli oneri su tale rata.

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